Art. 6.
(Collegio dei docenti).

      1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività didattiche. In particolare, esso elabora il piano dell'offerta formativa, che è approvato dal consiglio di istituto ad inizio dell'anno scolastico.
      2. Il collegio dei docenti svolge la sua attività articolandosi in dipartimenti disciplinari; nella sua autonomia può individuare ulteriori forme di articolazione interna, funzionali allo svolgimento dei propri compiti.
      3. L'organizzazione interna del collegio dei docenti è approvata prima ad inizio dell'anno scolastico e recepita nel regolamento di istituto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).
      4. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
      5. Il collegio dei docenti si riunisce altresì su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.